Buongiorno a tutti,
questa è un’ulteriore comunicazione in merito alle questioni “anticendio", sperando che gli stravolgimenti distributivi dovuti alle tematiche connesse trovino un'assetto definitivo.
Come vi è stato già detto, le normative che gravano sul tema della vostra progettazione sono numerosissime, non solo in materia di prevenzione incendi, ed a volte è difficile trovare il bandolo della matassa. E’ indispensabile che impariate ad orientarvi da soli nel complesso ordinamento giuridico, aggiornandovi quotidianamente e prendendo in considerazione anche le postille: “ignorantia legis non excusat”!
E’ altrettanto vero che ci vuole molto tempo per raccogliere tutte le informazioni necessarie/sufficenti per progettare un complesso simile al vostro e nella pratica professionale spesso ci si avvale di consulenze specialistiche.
Premesso ciò vi allego:
- un file pdf esplicativo del DM 30 novembre 1983, termini, definizioni e simboli;
- il DM 16 febbraio 1982, elenco delle attività soggette ai controlli dei VVF, fondamentale per la professione! leggendolo trovate diverse attività presenti nel vostro edificio, ipotizzo: 63, 64, 83, 92, forse 95?;
- la circolare ministeriale n.36/85, specifiche sulle attività di cui al DM 16/02/82, leggendo il punto 12 capite bene che la vostra non è attività n. 90;
- il DM 01 febbraio 1986, sulle autorimesse (attività 92 del DM 16/02/82);
- il DM 15 settembre 2005, sugli ascensori (se vi serve…);
Su ogni attività (o quasi) del DM 16/02/82 potete trovare normative specifiche, sull’83 (pubblico spettacolo) vi ho già allegato il DM 19 agosto 1996, sulle centrali termiche, cucine a gas, gruppi di continuità e simili non penso che troverete il tempo, durante questo semenstre, di approfondire le normative, ma se avete studiato tutto il resto dovreste essere entrati nelle logiche del sistema, e dunque potete fare qualche riflessione.
Come sapete all’inizio di ogni normativa trovate l’elenco dei riferimenti precedenti in materia: per approfondire un argomento bisogna cominciare dalla prima in ordine storico.
Mi preme un po’ di più che sia garantita l’evacuazione, come vià detto l’arch. Favale, in primo luogo salvare le vite umane, e questo vale anche per i garage.
Controllate bene sul DM 01/02/86: art. 3 comma 9 punto 1, la superficie di ventilazione “non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento” e 3.5.2 le comunicazioni con altre attività, la vostra non c’è, usate prudenza.
Buon lavoro a tutti!
Allegato | Dimensione |
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7_protezioneantincendio_termini_misurediprotezionepassiva.pdf | 202.9 KB |
D.M. 16-02-82_attività soggette a CPI.pdf | 64.08 KB |
CIRCOLARE MIN 11dic85 n36.doc | 37 KB |
dm_01_02_86-autorimesse.pdf | 189.79 KB |
DM 15 settembre 2005-ascensori.pdf | 109.46 KB |