Vicini troppo rumorosi? Ti spetta un risarcimento anche senza certificato medico: la sentenza ribalta tutto

Quando la tua quiete viene disturbata da vicini rumorosi puoi ottenere un risarcimento economico, e adesso non ti serve più nemmeno un certificato medico: cosa emerge dalla sentenza della Cassazione.

Vivere in condominio può offrire momenti di convivialità e vicinanza, ma può altresì trasformarsi in un vero e proprio incubo quando si è costretti a convivere con vicini particolarmente rumorosi. Fino a un recente passato, per ottenere un risarcimento per il disturbo acustico, era indispensabile munirsi di un certificato medico che attestasse un danno alla salute direttamente causato dall’eccesso di rumore. Tuttavia, un cambiamento significativo si è verificato grazie a una sentenza rivoluzionaria della Corte di Cassazione.

Coppia che si tappa le orecchie a letto a causa del forte rumore
I vicini sono troppo rumorosi? Ora ti spetta un risarcimento anche senza certificato medico – design.rootiers.it

Questa innovativa sentenza ha ribaltato il paradigma precedente, eliminando la necessità di presentare un certificato medico per avviare una richiesta di risarcimento per disturbo acustico. È sufficiente, ora, dimostrare che il rumore ha inciso negativamente sulla qualità della vita quotidiana. Tale decisione segna un punto di svolta nella giurisprudenza italiana, ponendo l’accento sulla dignità individuale, in perfetta sintonia con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e con i principi cardine della nostra Costituzione.

Vicini troppo rumorosi, state in guardia: potreste dover pagare una multa salata

La Corte di Cassazione ha chiarito che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto anche in assenza di una lesione alla salute clinicamente provata. Non è quindi necessario dimostrare che il rumore abbia causato un danno fisico o psicologico, ma basta evidenziare il suo impatto negativo sulla qualità della vita.

Donna infuriata che si appresta a colpire il muro per zittire i vicini
Vicini troppo rumorosi, state in guardia: potreste dover pagare una multa salata – design.rootiers.it

Questa sentenza ha rilevanti conseguenze per i proprietari di animali domestici rumorosi, i gestori di locali notturni e le pubbliche amministrazioni che organizzano eventi capaci di disturbare la quiete pubblica. Un esempio lampante è rappresentato da una coppia che è stata condannata a risarcire i propri vicini con 3.000 euro ciascuno a causa del continuo abbaiare dei loro cani, tenuti in gabbia all’aperto, per un periodo di cinque anni.

Inoltre, è stato stabilito che il gestore di un locale notturno è responsabile per il rumore emesso dalla sua attività, indipendentemente dalla consapevolezza del proprietario dell’immobile o del condominio. Ciò implica che, se un bar situato sotto il vostro appartamento disturba il vostro riposo notturno, è possibile richiedere un risarcimento direttamente al gestore del locale.

Le pubbliche amministrazioni non sono esentate da questa responsabilità. Nel caso in cui un Comune organizzasse un evento rumoroso nelle vicinanze della vostra abitazione, sarebbe possibile richiedere un risarcimento direttamente all’ente locale. Un esempio recente riguarda un Comune che è stato condannato a risarcire alcuni villeggianti con 3.000 euro per aver organizzato un concerto notturno proprio sotto le loro finestre.

Un altro aspetto importante riguarda la non necessità di presentare una perizia fonometrica per ottenere un risarcimento per il disturbo acustico. Nel caso in cui il vicino cessi di produrre rumore prima dell’arrivo del perito del tribunale, il giudice può affidarsi a testimonianze e presunzioni per determinare l’ammontare del risarcimento.

La sentenza della Corte di Cassazione apre nuove prospettive per chi subisce disturbi acustici, consentendo di ottenere un risarcimento anche senza la presentazione di un certificato medico. Questo importante cambiamento giuridico mette al centro la dignità e il benessere della persona, rispecchiando i principi fondamentali dei diritti umani.

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