SICUREZZA NEI CANTIERI (Cicconi,Cristofaro,Di Carlo)

 

Di seguito, una breve panoramica su quanto stabilito dalle normative vigenti che regolano la sicurezza nei cantieri in Italia, scaturita da una ricerca sul web.

Gruppo: Cecilia Cicconi, Leandro Cristofaro, Luca Di Carlo

 

 

SICUREZZA NEI CANTIERI

La tematica della sicurezza sul lavoro, e in particolare nei cantieri mobili o temporanei è affrontata da diverse leggi raccolte oggi in un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL), che raccoglie tutte le variazioni che sono state fatte a partire dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997.

La normativa vigente dall’aprile 2008, stabilisce sostanzialmente che la sicurezza nei cantieri venga in qualche modo garantita già dalla fase di progettazione, per poi essere ovviamente garantita in fase di costruzione. Esistono quindi due strumenti principe, che devono essere obbligatoriamente pensati, scritti e redatti, il piano di sicurezza e coordinamento, e il piano operativo di sicurezza.

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Per definizione è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile. L’obbligo di redigere questo documento è riportato nel Testo Unico nell'art 91:

Art. 91 (TUSL) Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
   a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento […]
   b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera […]
   b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2. Il fascicolo [...] è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
 

L’articolo è poi integrato con un allegato che stabilisce quali debbano essere i requisiti minimi che il PSC deve garantire:

Allegato XV
2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza [...]
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, [...];
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune [...] di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, [...];
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza;
 

Qualora fosse necessario modificare la stima dei costi pubblicata nel PSC, col fine di migliorare le condizioni di sicurezza, sarà necessario stilare un ulteriore piano, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS):

Allegato XV
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

 

Piano operativo di sicurezza (POS)

È il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno, e rappresenta una dettagliata valutazione dei rischi. Il POS ha infatti come obiettivo quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Come nel caso del PSC, anche in questo caso nell’Allegato XV, nell’articolo 3, sono stabiliti i requisiti minimi che il POS debba rispettare:

Allegato XV
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, è […]in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice,
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
[…]
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;
m) la stima dei costi relativi alla sicurezza.

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La sicurezza sul lavoro è garantita dalla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), che ha come compito quello di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Art.100 comma 4 (TUSL)
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione copia del PSC e il POS ai RLS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.

 

È quindi necessario consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia dei documenti, PSC e POS, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati. Inoltre prima dell’accettazione del PSC, i datori di lavoro consultano i RLS, fornendo eventuali chiarimenti. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

È la figura che nella fase precedente all’affidamento dei lavori trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione; il quale, a sua volta, nella fase precedente all’inizio dei lavori chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti.

 

 

Fonti:
-Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro ;
-Wikipedia, alle voci “piano di sicurezza e coordinamento” e “piano operativo di sicurezza” ;