SICUREZZA NEI CANTIERI (Cicconi,Cristofaro,Di Carlo)
Published by LeandroCristofaro on 27 Novembre, 2011 - 21:32
Di seguito, una breve panoramica su quanto stabilito dalle normative vigenti che regolano la sicurezza nei cantieri in Italia, scaturita da una ricerca sul web.
Gruppo: Cecilia Cicconi, Leandro Cristofaro, Luca Di Carlo
SICUREZZA NEI CANTIERI
La tematica della sicurezza sul lavoro, e in particolare nei cantieri mobili o temporanei è affrontata da diverse leggi raccolte oggi in un Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL), che raccoglie tutte le variazioni che sono state fatte a partire dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997.
La normativa vigente dall’aprile 2008, stabilisce sostanzialmente che la sicurezza nei cantieri venga in qualche modo garantita già dalla fase di progettazione, per poi essere ovviamente garantita in fase di costruzione. Esistono quindi due strumenti principe, che devono essere obbligatoriamente pensati, scritti e redatti, il piano di sicurezza e coordinamento, e il piano operativo di sicurezza.
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Per definizione è il documento che il coordinatore per la progettazione o esecuzione dell'opera, su incarico del committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile. L’obbligo di redigere questo documento è riportato nel Testo Unico nell'art 91:
L’articolo è poi integrato con un allegato che stabilisce quali debbano essere i requisiti minimi che il PSC deve garantire:
Qualora fosse necessario modificare la stima dei costi pubblicata nel PSC, col fine di migliorare le condizioni di sicurezza, sarà necessario stilare un ulteriore piano, il piano di sicurezza sostitutivo (PSS):
Piano operativo di sicurezza (POS)
È il documento che un datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno, e rappresenta una dettagliata valutazione dei rischi. Il POS ha infatti come obiettivo quello di descrivere le migliori contromisure da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. Come nel caso del PSC, anche in questo caso nell’Allegato XV, nell’articolo 3, sono stabiliti i requisiti minimi che il POS debba rispettare:
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
La sicurezza sul lavoro è garantita dalla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RSL), che ha come compito quello di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
È quindi necessario consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia dei documenti, PSC e POS, anche su supporto informatico, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati. Inoltre prima dell’accettazione del PSC, i datori di lavoro consultano i RLS, fornendo eventuali chiarimenti. Il RLS ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
È la figura che nella fase precedente all’affidamento dei lavori trasmette al Responsabile dei lavori la documentazione; il quale, a sua volta, nella fase precedente all’inizio dei lavori chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti.