Genitori italiani nel panico, arriva lo ⛔STOP⛔ alle spese straordinarie al 50% dopo separazione o divorzio: la Cassazione ribalta tutto

Spese Straordinarie per i figli dopo la separazione: come si dividono davvero e perché il 50% non è più una regola automatica

Quando ci si separa o si divorzia, una delle questioni più delicate è come ripartire le spese per i figli. Nelle condizioni di separazione si legge spesso “spese straordinarie al 50%”, come se fosse una formula fissa e indiscutibile. Ma cosa rientra davvero tra le spese straordinarie? E, soprattutto, è vero che devono essere sempre divise a metà? Partiamo dall’abc e facciamo chiarezza, con un linguaggio semplice e orientato al pratico.

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Cassazione, addio spese straordinarie al 50% – design.rooties

Per spese ordinarie si intendono i costi prevedibili e ricorrenti della vita quotidiana del minore: vitto, alloggio, utenze domestiche, abbigliamento di base, trasporti ordinari, materiale scolastico di consumo e, di regola, la mensa. Queste voci sono coperte dall’assegno di mantenimento mensile, cioè la somma fissa che un genitore versa all’altro per contribuire al sostentamento quotidiano del figlio.

Le spese straordinarie, invece, sono imprevedibili, non ricorrenti o comunque di importo rilevante rispetto al bilancio familiare: visite specialistiche, apparecchi ortodontici, occhiali, terapie non coperte dal SSN, rette e contributi scolastici straordinari, viaggi di istruzione importanti, ripetizioni continuative, attività sportive agonistiche o corsi particolarmente costosi, vacanze-studio all’estero. Proprio perché straordinarie, richiedono in via generale un previo accordo tra i genitori (salvo urgenza o indifferibilità, per esempio un accesso in pronto soccorso), e di solito vengono rimborsate “a piè di lista” sulla base di ricevute. Fin qui, nulla di nuovo. La novità sta nel come si ripartiscono queste spese: davvero la metà per ciascuno, sempre e comunque?

Spese Straordinarie, la Cassazione ribalta tutto: quali genitori possono esultare dopo la sentenza

La Corte di Cassazione ha messo fine all’automatismo del “50 e 50”. I giudici di legittimità hanno chiarito che non esiste una regola legale che imponga la divisione a metà delle spese straordinarie: il criterio guida è quello della proporzionalità ai redditi e alle capacità economiche di ciascun genitore. Tradotto in concreto: il Tribunale può ripartire le spese straordinarie 70-30, 80-20 e, in casi di marcata disparità economica, anche porle al 100% a carico del genitore più benestante, quando ciò sia necessario a garantire al figlio il livello di esigenze educative, sanitarie e relazionali coerente con il suo migliore interesse.

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Come richiedere la rivisitazione delle spese straordinarie – design.rooties

Cosa cambia per te? Se nel tuo decreto di separazione è scritto genericamente “spese straordinarie al 50%”, quel 50% non è intoccabile. Alla luce del principio di proporzionalità, puoi chiedere che la ripartizione sia adeguata ai redditi reali.

Come si fa? Si presenta un ricorso per modifica delle condizioni (art. 337‑quinquies c.c.) allegando la documentazione reddituale di entrambi, dimostrando la sopravvenuta o già esistente disparità economica e l’effettiva necessità delle spese per il minore. È anche possibile chiedere che la diversa percentuale valga solo per determinate categorie (ad esempio: sanitarie 80‑20; scolastiche 70‑30; sportive 60‑40) o, in alternativa, che alcune spese siano poste in via esclusiva a carico del genitore più abbiente, soprattutto quando l’altro non sarebbe in grado di sostenerle senza pregiudicare i bisogni di base.

E se l’altro genitore si oppone? Vale il principio dell’interesse del minore e dell’onere della prova: chi chiede il rimborso o la modifica deve provare tre cose, in modo chiaro e documentato: che la spesa è straordinaria, che è necessaria o comunque concordata (salvo urgenza) e che la propria capacità economica non consente una divisione “paritaria” senza comprimere diritti essenziali del figlio.

Nella pratica, i giudici guardano i redditi complessivi, il tenore di vita di ciascun genitore, gli oneri familiari concorrenti (altri figli, mutui), e la tipologia di spesa. Questo non significa che il 50% scompaia: resta possibile quando i redditi sono simili. Ma, se c’è squilibrio, la ripartizione si adegua. Risultato: i genitori con redditi più bassi possono tirare un sospiro di sollievo; quelli con maggiori disponibilità devono mettere in conto di coprire una quota superiore per garantire al figlio opportunità e cure adeguate. Se l’accordo tra voi non è più sostenibile, non aspettare: chiedi un ricalcolo proporzionato, così eviti contenziosi infiniti e, soprattutto, proteggi l’interesse del minore.

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